Art. 1.

      1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata in seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti».